FAQ Flashvideo 4

Avrei bisogno della formula per una liberatoria da far firmare all'autore che ci dia la possibilità di utilizzare un suo racconto "conosciuto" a titolo gratuito con la sola condizione che l'attore principale sia x.

 

A proposito dell'impiego di minori nel settore dello spettacolo è opportuno distinguere l'attività di spettacolo in ambito meramente scolastico o educativo, dove non vi è alcun sfruttamento del minore dove per sfruttamento si intende uno sfruttamento economico-commerciale ma più latamente uno sfruttamento lavorativo (ad es: la recita scolastica, le riprese in ambito didattico ed educativo a scuola, nei centri giovanili, nei campi solari) dall'attività di spettacolo che anche indirettamente sfrutta il minore (traendo un profitto anche indiretto, ma pur sempre un profitto di ordine economico, commerciale o di immagine associato a sua volta ad un profitto). Nel primo caso è sufficiente ottenere la liberatoria dei genitori. 
Nel secondo caso, invece, bisogna presentare all'Ufficio Politiche del Lavoro competente per territorio una richiesta in cui il produttore videografico dichiara che l'attività non pregiudica la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, né gli obblighi scolastici. 

La richiesta deve essere corredata da una marca da bollo da euro 10,33, da un assenso scritto dei genitori con firma autenticata o corredato da fotocopia dei rispettivi documenti di riconoscimento, da un certificato medico che attesti l'idoneità all'attività lavorativa del minore in ordine alla specifica rappresentazione in oggetto sia sotto il profilo fisico che sotto quello psichico e da uno stralcio della rappresentazione. 

La normativa di riferimento è il D.Lgs n.345/99 che ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto anni. In merito al provvedimento così puntualizza il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale direzione generale rapporto di lavoro con la circolare 1/2000 del 5 gennaio 2000 (prot. 801- Segr.-/D - All 2):"L'art. 4, 2° comma, della legge n. 977 del 1967, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo in esame, prevede che l'impiego dei bambini e degli adolescenti in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo debba essere preventivamente autorizzato dalle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, secondo le modalità di cui al D.P.R. 365/94. 
Sul punto si richiamano, per completezza, anche le disposizioni contenute nell'art. 8.,1 comma; nell'art. 17.,1 comma; nell'art. 22, 3° comma e nell'art. 26 della novellata legge n. 977 del 1967 relativamente alle visite mediche, al lavoro notturno, al riposo domenicale ed alle sanzioni. 
La sostituzione, nel citato art. 4, 2° comma, delle parole "partecipazione dei minori" con le parole "impiego dei minori in attività lavorative" intende escludere dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione relativamente a tutte quelle attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non siano in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure ad una vera e propria "occupazione", la quale di per sé esige una prefigurazione in termini soggettivi, oggettivi, temporali e programmatici dell'intervento del minore. Del pari, si potrà prescindere dalla preventiva autorizzazione nel caso di attività non retribuita svolta nell'ambito di iniziative didattiche promosse da organismi pubblici aventi istituzionalmente compiti di educazione e formazione dei minori. Infatti, nelle evidenziate iniziative e nelle attività educative della Scuola è connaturata l'osservanza dell'obbligo scolastico e delle condizioni atte ad assicurare l'integrità psico-fisica e la moralità del minore che costituiscono alcune delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro".