FAQ FlashVideo 5

Sono un insegnante e nell'ambito delle attività pomeridiane a scuola, organizzo un laboratorio audiovisivo in cui i bambini realizzano un breve video in cui sono i protagonisti. Oltre alle liberatorie dei genitori, occorre che ottenga anche il nullaosta dall'Ispettorato del lavoro?

Vorrei rispondere cercando di essere spiritoso su un argomento che di solito è affrontato con seriosità persino eccessiva… 

Il plagio è un atto indubbiamente riprovevole, ma la sua origine è legata alla “sensibilità” dell’artista. Intendo dire che ciascuno di noi vive con grande intensità quel che ha creato, e quando ritrova, in parte o in tutto, il proprio messaggio all’interno dell’opera di un altro, sente come una ferita, un’offesa. Questo danno è tutelato dalla legge, che prevede punizioni per coloro che si rendono colpevoli. Il caso-limite, ricordo un episodio in gioventù di una canzone che Patty Pravo presentò a Sanremo, è quello in cui la copiatura è talmente sfacciata da non lasciare altro che rabbia in chi raffronti le due opere. Ma non sempre è così. Allora, come dicevo, conta la sensibilità. Se io ritengo di essere stato copiato, me ne lamento con il giudice. Sarà poi la sua serena valutazione a decidere se e quanto il mio dolore sia giustificato di fronte alla legge. Questo basta a chiarire che è possibile una denuncia per plagio anche per poche parole, poche note, un particolare grafico. Certo un conto è la denuncia, un altro è la sentenza (cioè la decisione del giudice che stabilisce l’effettiva sussistenza del plagio). 
Come fa il giudice a prendere la sua decisione? In genere, si avvale di esperti, persone molto competenti e fidate che fanno pervenire una relazione dettagliata sulle due opere a confronto. Anche in questo caso, la scelta del tipo di esperto può incidere sul risultato finale: in un plagio letterario, giudicheranno diversamente un grande sceneggiatore, un critico letterario oppure un giornalista… sempre ammesso che il giudice intenda avvalersi di professionalità di quel tipo. 
Sulla base delle perizie, poi, il giudice imposta una sua riflessione autonoma, che tiene conto di aspetti commerciali, di finalità, di circostanze oggettive (la possibilità che il plagiante abbia avuto conoscenza dell’opera del plagiato, ad esempio!). 
Alla fine, come detto, è il giudice che decide se e quanto due opere siano uguali, e di chi sia la responsabilità qualora questo sia avvenuto. Solo allora potremo parlare di plagio. 
Dunque non esiste un tabellario di riferimento cui “guardare prima di copiare”. In certi casi poche note sono identificative di un tema (pensiamo al “Pink Panther’s theme”, sono una decina di note.), in certi altri dieci battute non dicono niente (magari sono di note tenute.). In certi casi una trama è talmente generica da essere stata utilizzata migliaia di volte, in certi altri una frase è identificativa di un film o di un romanzo (“domani è un altro giorno.”). 
Questo poi non vuol dire che sia proibito utilizzarla, e ciò sarebbe assurdo e ridicolo. Intendo dire che sulla base di questi elementi un giudice potrebbe accogliere o respingere una eventuale denuncia per plagio da parte degli autori originali… 
Ci siamo addentrati un poco nella “selva oscura” (spero che Dante non mi denunci!) del plagio delle opere creative??