FAQ Flashvideo 11

Come società sportiva, abbiamo intenzione di produrre dei video (da vendere a istruttori e scuole di ballo e dunque finalizzati all'insegnamento) in cui una ballerina esegue dei balli, ovviamente con la relativa musica. A quali adempimenti dobbiamo assolvere per non violare la Legge? I brani dei balli in questione, talvolta, sono introvabili in discografia in quanto acquistati in altri paesi, mentre altri sono commerciali. La vendita potrebbe avvenire su Internet.

Purtroppo devo escludere che la destinazione dei video all’insegnamento del ballo possa costituire un utilizzo conforme alle previsioni dell’art.15 della legge sul diritto d’autore, e quindi possa ritenersi esente dall’obbligo di autorizzazioni. 
Dunque il produttore del video è tenuto al rispetto delle previsioni di legge, sia per quanto riguarda i diritti d’autore, sia per gli eventuali diritti connessi. 
Per questo, se il produttore del video provvedesse alla “riesecuzione” dei brani per le proprie necessità, non ci sarebbe alcun problema (e costi contenutissimi) ad ottenere dalla SIAE la licenza e, conseguentemente, il contrassegno di legge. 
Se invece il produttore si avvale di supporti commerciali, siamo sempre di fronte al solito problema dei diritti connessi. La differenza tra dischi acquistati in Italia o altrove è irrilevante, anche per una sostanziale “omogeneità” nella gestione dei diritti connessi in tutto il mondo civilizzato. È compito dell’utilizzatore finale (il produttore del video) munirsi delle autorizzazioni, anche se questo significa ricerche lunghe e noiose. 
In assenza di tali autorizzazioni il contrassegno potrebbe ottenersi solo a fronte di una assunzione di responsabilità, da parte del produttore del video, che dichiari di aver assolto a tutti gli obblighi nei confronti dei titolari di diritti connessi: dichiarazione mendace, ovviamente, e piuttosto imbarazzante, sia perché non libera dalle responsabilità (anzi, le aggrava), sia perché costituisce un ulteriore reato (per la falsa dichiarazione alla SIAE). Questo, a mio avviso, dovrebbe dissuadere chiunque dall’agire in tale direzione. 

Perciò le alternative per la società sportiva sono, nell’ordine: 

a) far rieseguire i brani da un complesso dal vivo; 

b) richiedere le autorizzazioni alle case produttrici dei supporti, ed utilizzare solo quelli di cui sia possibile acquisire le liberatorie; 

c) per le case discografiche irreperibili, o per quelle che non rilasciano autorizzazione, sarebbe opportuno valutare la possibilità della sostituzione del brano (o del supporto) con uno di cui sia possibile ricavare l’autorizzazione.