FAQ Flashvideo 12

Sono un componente di un coro polifonico e mi occupo della gestione del sito internet dello stesso. Avevo intenzione di aprire sul sito una sezione dove fosse possibile sia ascoltare brani eseguiti dalla nostra corale in concerto sia vedere porzioni di video delle stesse esibizioni. Non essendo affatto competente in materia volevo sapere se in questo modo vado a violare o meno la legge. Volendo invece pubblicare solo dei piccoli samples audio e video anziché i brani interi, la situazione cambia oppure no? Il nostro repertorio comprende brani di epoche diverse, compresi quelli di autori tuttora viventi. Eventualmente posso fare una scelta escludendo ad es. i brani magari degli ultimi 100 anni?

Per quanto riguarda la risposta generale alla domanda, vale la regola che: 

- per quanto riguarda le musiche, le autorizzazioni degli aventi diritto sono necessarie per tutti i brani i cui autori siano viventi, o morti da meno di settanta anni; 

- per quanto riguarda le interpretazioni, così come per i video, è sufficiente che il titolare del sito ottenga una “liberatoria”, tacita oppure esplicita, da parte del complesso (o di un suo responsabile). 

Dunque, dove non sono necessarie le autorizzazioni l’utilizzo dei brani è lecito senza alcuna formalità. Dove invece sono necessarie, è bene acquisirle nelle forme corrette: per quanto riguarda gli autori dei brani musicali ancora sotto tutela (viventi o morti da meno di settanta anni), l’autorizzazione viene rilasciata per la quasi totalità dei casi dalla SIAE. Solo per gli autori non associati alla SIAE, o alle società degli autori consorelle, sarà necessario acquisire una liberatoria direttamente dagli aventi diritto. 

Nello specifico, tengo a precisare che l’utilizzo solo di parti dei brani non cambia la natura delle eventuali autorizzazioni necessarie. Anzi, quando il frammento proposto è molto breve, si potrebbe incorrere nella necessità di una specifica autorizzazione (in quanto tra i diritti degli autori vige il diritto a preservare l’integrità della propria creazione, contro utilizzi parziali o incompleti che potrebbero lederne l’artisticità). 

Inoltre, nella valutazione della tutela di un’opera, non bisogna far riferimento alla data di composizione (come dice il nostro lettore) bensì, come ho detto sopra, alla data di morte dell’ultimo tra gli autori che hanno creato l’opera. Questa ricerca non è sempre semplice, e va condotta con una certa cura.