FAQ Flashvideo 32

Se si pubblica un DVD con un brano d’autore e se ne richiede la licenza SIAE, è necessario farlo anche per eventuali tracce separate (ad esempio batteria, voce, chitarra etc. dello stesso brano) fornite direttamente dall’etichetta o dall’autore? In pratica mi serve sapere se nel calcolo della durata del pezzo da dichiarare bisogna considerare solo l’opera complessiva. Se così non fosse, per assurdo, si arriverebbe a richiedere una licenza di diversi minuti per uno stesso brano. Basta pensare a una linea di batteria fornita in multitraccia: la traccia del rullante, quella della cassa e del charleston, ad esempio, considerate separatamente durano tre volte il brano originale.
 

Non aiuta alla comprensione della domanda il termine “brano d’autore”. Lo intendo come equivalente a “brano tutelato”, cioè un brano i cui diritti siano gestiti da figure esterne alla produzione del DVD. In questo caso, effettivamente, la licenza per l’utilizzazione del brano all’interno di un DVD deve essere rilasciata dai titolari, o dalla SIAE se i titolari sono associati. Quando si richiede la licenza (che, come ho detto tante volte, equivale a chiedere una “autorizzazione”) si concordano le condizioni per la concessione. Il produttore dichiara quali brani intende usare, quale sia la durata di ciascuno di questi brani, e la SIAE rilascia la licenza. Quindi possiamo dire che il problema esposto nella domanda va rilanciato al mittente: se ritiene di utilizzare lo stesso brano quattro volte (perché usato nella versione completa, e nelle tracce separate) dichiarerà per quattro volte il titolo. Se invece ritiene che il brano sia utilizzato una sola volta, quando è nella versione completa, e che gli altri utilizzi non siano riconducibili al brano musicale, ma a tracce generiche non identificabili, il produttore chiederà solo l’autorizzazione per il primo utilizzo, assumendosi però tutte le responsabilità qualora sia dimostrabile che gli altri utilizzi non sono liberi come lui ritiene. 
Se invece la domanda investe la sfera “teorica” del problema, cioè se mi chiedete quando un brano è identificabile (se solo la versione completa, oppure anche frammenti, parti di singoli strumenti ecc.), bisogna aprire un più ampio campo di confronto. Per quanto mi riguarda, sono portato a credere che sia la “riconoscibilità” a determinare il giudizio. Intendo dire che se si estrapola la linea di uno strumento melodico, anche se di accompagnamento, in modo tale che l’ascolto consenta di riconoscere il brano da cui è tratto, siamo nel caso di una “utilizzazione”. Esempi significativi sono quello di alcuni brani di musica classica, in cui la parte del pianoforte, o quella del violino permettono l’identificazione; mentre il secondo violino, o il contrabbasso, non hanno parti significative, e come tali non permettono l’identificazione. 
Se non sussistono diritti connessi (cioè quelli dei discografici), le esecuzioni musicali non identificabili possono essere ritenute al di fuori degli obblighi previsti dalla legge di autorizzazione. 
Però, vorrei insistere, questa seconda parte del problema investe aspetti più “dottrinali”; concretamente, all’atto della richiesta della licenza, il produttore si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle sue dichiarazioni, e quindi è necessario che queste siano il più fedeli possibile alle reali utilizzazioni.