FAQ Flashvideo 42

Un ospedale privato è interessato a proiettare mediante schermi televisivi filmati di autopromozione e pubblicitari di soggetti terzi (paganti). Mi ha commissionato la realizzazione dei filmati (per fortuna senza audio), come devo comportarmi con la SIAE? La visione di filmati integralmente da me realizzati in un luogo aperto al pubblico comporta un qualche coinvolgimento della SIAE?

Come abbiamo spesso avuto occasione di ripetere, la SIAE gestisce i diritti degli autori che le hanno dato incarico (associandosi) e per le opere creative per le quali sia prevista l’intermediazione di una società di autori. Questa premessa, solo apparentemente complicata, nella realtà quotidiana significa che certe opere sono (o possono essere) gestite attraverso la SIAE, certe altre no. Le utilizzazioni pubbliche di un video, ad es., in genere vengono gestite dal produttore o da soggetti a lui legati (come il distributore, la ditta di home-video, ecc.); la SIAE interviene per la colonna sonora del video, poiché in Italia vige una gestione separata dei diritti tra la componente video e la componente musica. 

Ciò significa che sono soggette alla autorizzazione della SIAE, ed al conseguente pagamento dei diritti d’autore, le utilizzazioni di video con musica (o con altri contenuti creativi soggetti alla tutela SIAE, come potrebbero essere brani tratti da commedie, coreografie, ecc.). Quando non vi siano musica o altri contenuti tutelati, è il solo produttore del video a dettare le condizioni di utilizzo.