Il 12 Novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 che disciplina alcune nuove modalità per ottenere il permesso di soggiorno. In particolare, i richiedenti saranno tenuti a sottoscrivere un accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato articolato per crediti.
Di seguito i tratti principali del Regolamento:
L'accordo ha una durata di due anni prorogabili di un altro anno e si applica a cittadini stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano per la prima volta nel territorio nazionale e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno (ci sono alcune eccezioni, ad esempio i minori affidati, i diversamente abili e le vittime di violenza e sfruttamento).
Lo Stato assegna al richiedente sedici crediti, corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
In base all'accordo, lo straniero si impegna a:
- acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2;
- acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
- acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
- garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
Nell'immediato, lo Stato assicura lo svolgimento di una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, che verrà organizzata gratuitamente entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo.
La sessione avrà una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevederà l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti in una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino...).
Nel corso della formazione il richiedente verrà informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. Inoltre, verranno presentate le principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri, organizzate nel territorio della provincia di residenza e la normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico avvia una verifica ed eventualmente rinnova il permesso di soggiorno.
La verifica viene effettuata sulla base di documenti e certificati prodotti dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di questa documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana e della cultura civica possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato anche presso i centri per l'istruzione degli adulti.
In seguito alla verifica, lo sportello unico conferma, aggiunge o toglie crediti in base ai seguenti criteri:
- i 16 crediti assegnati all'inizio vengono confermati nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;
- qualora sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto, si provvede al riconoscimento di crediti aggiuntivi, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.
Ad esempio, valgono i certificati ottenuti a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale, ovvero il conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale;
- vengono tolti punti in seguito alla pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi; in seguito all'applicazione, anche non definitiva, di misure di sicurezza personali previste dal codice penale; in seguito all'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie in relazione a illeciti amministrativi e tributari;
- si perdono 15 crediti in seguito alla mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione organizzata dallo Stato.
La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali:
- se il numero dei crediti finali è pari o superiore a 30 ed è stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, l'accordo si considera concluso positivamente;
- se il numero dei crediti finali è superiore a zero ma inferiore a 30, l'accordo viene prorogato per un altro anno alle medesime condizioni;
- se il numero dei crediti finali è pari o inferiore a zero, viene revocato il permesso di soggiorno e si attua l'espulsione della persona dal territorio nazionale.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.