FAQ Flashmusica 51

Si può vendere la paternità di un brano?

Ufficialmente no. Cioè: non è considerato valido dal punto di vista legale un contratto in cui un autore misconosca il proprio ruolo a favore di un'altra persona (questo vuol dire che, se io avessi scritto la Divina Commedia, un documento in cui io cedessi a Dante Alighieri il diritto di rivendicare la paternità dell'opera sarebbe considerato inefficace, ed io risulterei comunque l'autore). Questo non vuol dire che non si possa cedere i diritti di sfruttamento dell'opera a favore di altri (persone o società), ed anzi è quello che avviene molto spesso. L'autore continua a conservare il proprio nome accanto al titolo dell'opera, ma gli eventuali diritti che l'opera procura finiscono in tasca ad altre persone. 
Diverso discorso invece vale per il diritto all'anonimato o allo pseudonimo: in questo caso l'autore può "dissociarsi" temporaneamente o definitivamente dall'opera che ha scritto, salvo riprendere ogni diritto nel momento in cui si riveli. Certo è che di fronte all'opera anonima una persona che non sia l'autore non può attribuirsi diritti di paternità, se non rischiando che il plagio venga "scoperto" dalla rivelazione dell'autore.