FAQ Flashmusica 73

Rielaboro pezzi di tradizione popolare. Ovvero testo tradizionale e musiche originale. Posso proteggerli in qualche modo? Come vengono definiti? Rielaborazioni?

Le rielaborazioni sono tutelate dalla legge (ovviamente per la parte creativa introdotta dall'elaboratore: quindi non si può vantare alcun diritto sull'opera originale, ma solo su quella particolare versione rielaborata). Trattandosi di elaborazioni su opere della tradizione popolare (cioè si devono intendere di "pubblico dominio": autori tutti morti da oltre 70 anni, oppure sconosciuti) non c'è bisogno di chiedere alcuna specifica autorizzazione per poter tutelare l'elaborazione. Quindi la risposta alla prima domanda è sì, seguendo le forme consuete per la tutela di un'opera creativa riconosciuta dalla legge sul diritto d'autore. Per affidare alla SIAE l'amministrazione di un'opera elaborata, però, bisogna sottoporre l'opera al giudizio di una commissione tecnica, che valuta l'effettiva presenza di un apporto creativo sull'opera originale. Successivamente all'approvazione, l'opera è amministrata come "elaborazione" (può cioè percepire proventi dalla SIAE quando utilizzata in pubblico, purché ovviamente si dichiari il nome dell'elaboratore. Per maggiori informazioni: www.siae.it, "musica", "come depositare le opere", "elaborazioni di opere preesistenti").