La regione Emilia-Romagna prevede quattro differenti tipologie di tirocini ognuna con proprie finalità e destinatari.
La prima è finalizzata ad agevolare l’occupabilità dei giovani, la seconda tipologia si rivolge principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, la terza riguarda i tirocini per le persone con disabilità e in condizione di svantaggio, mentre la quarta è finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Il progetto di legge prevede la qualificazione del percorso, il contrasto dei possibili utilizzi elusivi di questo strumento e l’obbligo di corrispondere al tirocinante neolaureato o neodiplomato una indennità mensile pari almeno a 450 euro.
Il riferimento normativo in materia di tirocini è la legge n.17 del 1 agosto 2005, che vi proponiamo aggiornata al 2015.
Ma andiamo per ordine:
Tirocini formativi e di orientamento
Destinati a giovani neolaureati o neodiplomati, guidati nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi. La nuova legge stabilisce la durata massima di sei mesi per la tipologia di tirocinio in oggetto.
Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro
Destinati a disoccupati o persone in mobilità. Essi saranno agevolati con un inserimento o reinserimento e ciò accade anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali. La durata massima prevista in questo caso è di dodici mesi.
Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento
La tipologia può cambiare rispetto alle categorie interessate che sono le seguenti:
- persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999)
- persone svantaggiate (legge n. 381/91)
- i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria
- le persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
Nel caso di soggetti con disabilità la durata complessiva del tirocinio può arrivare fino a ventiquattro mesi. Per le restanti categorie (richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria, persone in percorsi di protezione sociale) la durata del tirocinio è pari a dodici mesi al massimo.
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
Destinati a persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari (Comuni, Unioni di Comuni, Aziende Unità Sanitarie Locali - AUSL, Aziende Servizi alla Persona – ASP, Ministero della Giustizia). Può avere la durata massima di ventiquattro mesi.
Per tutti è prevista la qualificazione del tirocinio, che viene promossa introducendo un progetto formativo individuale che attraverso un percorso personalizzato deve garantire gli obiettivi formativi del sistema regionale delle qualifiche, certificando gli esiti del percorso. Viene rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro e con gli uffici periferici del Ministero del lavoro.
Per saperne di più e tenerti sempre aggiornato consulta il sito ufficiale della Regione Emilia Romagna in materia di formazione.